Corte di giustizia UE, sentenza 22 dicembre 2017 in causa n. C-102/16, Vaditrans
I lavoratori addetti al trasporto di persone e merci su strada non possono effettuare i periodi di riposo settimanale regolare a bordo del proprio automezzo.
Il diritto comunitario prevede per i lavoratori addetti al trasporto su strada due modalità di fruizione del riposo settimanale: quella regolare, di 45 ore e quella ridotta, di almeno 24 ore, utilizzabile nel corso di due settimane di lavoro consecutive, con recupero della riduzione nella terza settimana. Interpretando il relativo regolamento comunitario su richiesta di un giudice belga, la Corte di giustizia precisa che, in caso di trasferta, è possibile disporre che il lavoratore effettui, a determinate condizioni, il riposo giornaliero nonché quello settimanale ridotto a bordo dell’automezzo, mentre ciò è escluso per ciò che riguarda il riposo settimanale regolare, dato l’eccessivo disagio che ne deriverebbe per il lavoratore.
Sezione: rapporto di lavoro