Corte di giustizia UE, sentenza 22 gennaio 2019, in causa n. C-193/17, Cresco
Costituisce discriminazione fondata sulla religione il riconoscimento del venerdì santo come festivo solo per i fedeli di alcune chiese cristiane.
Il diritto austriaco riconosce come festiva anche la giornata del venerdì santo unicamente per gli appartenenti a talune chiese cristiane, con conseguente loro diritto di astenersi dal lavoro e di ricevere un compenso aggiuntivo se lavorano. La Corte di giustizia valuta che tale normativa costituisca discriminazione diretta fondata sulla religione. La Corte precisa poi che poiché il divieto di discriminazione fondata sulla religione o su altre condizioni personali costituisce principio generale del diritto dell’Unione sancito all’art. 21, paragrafo 1) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, esso si impone anche nei rapporti tra i privati. Sicché, in attesa che il legislatore austriaco modifichi la norma in questione, il datore austriaco ha l’obbligo di riconoscere anche agli altri lavoratori, su loro richiesta, il venerdì santo come giorno festivo.
Sezione: rapporto di lavoro