Corte di giustizia UE, sentenza 25 febbraio 2021, in causa n. C-804/19
La competenza giurisdizionale dello Stato in cui ha luogo l’esecuzione di un contratto di lavoro non muta se manchi la prestazione per colpa del datore di lavoro.
Una cittadina austriaca aveva stipulato in Austria con un’impresa tedesca, tramite un impiegato della stessa, un contratto di lavoro la cui esecuzione era previsto dovesse avvenire in Germania. Poiché la datrice di lavoro, nonostante ripetuti solleciti, non l’aveva mai chiamata per svolgere la prestazione lavorativa e infine l’aveva licenziata, la cittadina austriaca si era rivolta al giudice nazionale per ottenere il pagamento delle retribuzioni omesse. Investita in proposito in via incidentale dal giudice nazionale, la Corte di giustizia Ue afferma che, alla stregua del diritto dell’Unione, la competenza giurisdizionale appartiene al giudice dello Stato di esecuzione del contratto di lavoro, da intendere come quello in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa, anche qualora tale prestazione non venga di fatto svolta per colpa del datore di lavoro e nonostante che ciò possa essere più gravoso per il lavoratore.