Corte di giustizia UE, sentenza 25 febbraio 2021, in causa n. C-940/19
Limiti alla possibilità per uno Stato membro di prevedere un’ammissione solo parziale di professioni acquisite in altro Stato membro e per le quali è previsto il riconoscimento automatico.
Il diritto dell’Unione disciplina il riconoscimento in uno degli Stati membri dei titoli di formazione professionale acquisiti in altro Stato membro se le attività coperte sono comparabili e prevede per alcune specifiche professioni (medico di base, dentista, veterinario etc.) il riconoscimento automatico, senza necessità di valutazione da parte dello Stato che riceve l’attività. Il problema sorto nella causa è se l’accesso solo parziale a un’attività professionale in altro Stato – previsto nel caso in cui l’attività professionale interessata all’accesso sia molto più ridotta rispetto a quella dello Stato che la deve ospitare – sia possibile anche per le professioni di automatico riconoscimento. La risposta della Corte è positiva solo con riguardo alle persone con titolo professionale per il quale siano necessari solo alcuni dei requisiti minimi di formazione previsti dalla direttiva comunitaria per una professione oggetto di riconoscimento automatico.