Corte di giustizia U.E., sentenza 26 febbraio 2015, in causa n. C-238/14 promossa dalla Commissione europea.
Viene meno agli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria sui contratti di lavoro a tempo determinato lo Stato che consente per i lavoratori saltuari dello spettacolo (artisti e tecnici) la deroga alle misure generali dirette a prevenire l’abuso di una successione di contratti a tempo determinato.
Il diritto Lussemburghese, dopo avere stabilito che la durata del contratto a tempo determinato non può superare 24 mesi, compreso un massimo di due rinnovi, deroga a tale regola generale per i lavoratori saltuari dello spettacolo, i cui contratti temporanei possono essere rinnovati più di due volte anche per una durata complessiva superiore a 24 mesi, senza essere per questo considerati contratti di lavoro a tempo indeterminato. La Commissione europea, dopo le consuete diffide, aveva promosso un giudizio avanti alla Corte di giustizia, affermando che il Lussemburgo non rispetta, in materia di successione di contratti a termine per la categoria di lavoratori indicata, alcuno dei requisiti stabiliti dalla direttiva sul lavoro a tempo determinato – durata massima cumulativa, limitazione del numero dei rinnovi o collegamento con un’esigenza oggettiva -. In giudizio, il Lussemburgo si è difeso sostenendo la natura necessariamente temporanea del lavoro nel settore dello spettacolo e quindi il rispetto del collegamento dei rinnovi con esigenze oggettive. La Corte di giustizia ha viceversa escluso che il diritto lussemburghese limiti alle sole attività temporanee l’utilizzazione dei contratti a termine di tale categoria di lavoratori e ha pertanto affermato la violazione da parte dello Stato degli obblighi derivanti dalla direttiva comunitaria.
Sezione: Rapporto di lavoro