Corte di giustizia Ue, sentenza 28 aprile 2022, in causa n. C-237/20

28 Aprile 2022

No alla garanzia dei diritti dei lavoratori se il trasferimento d’azienda è realizzato con una procedura destinata alla liquidazione dei beni del debitore, anche se essa è articolata per lo scopo in due fasi autonome, una informale e l’altra decisoria.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Come è noto, la direttiva comunitaria relativa alla garanzia di mantenimento dei diritti dei lavoratori dipendenti in caso di trasferimento di azienda o parte di essa, esonera dalla garanzia il caso di fallimento o altra procedura concorsuale diretta alla liquidazione dei beni ai creditori. Nel caso giudiziario che ha dato luogo alla richiesta del giudice locale di interpretazione di questa disposizione, era stata seguita una prassi giurisprudenziale, finalizzata alla ricerca, sotto la supervisione di autorità pubblica e prima della dichiarazione di fallimento, di un possibile compratore di parte dell’azienda dell’imprenditore insolvente. Ipotizzata in quest’ambito una possibile soluzione di questa natura, era stato poi dichiarato il fallimento e gli organi della procedura avevano valutato la convenienza dell’operazione, disponendo autonomamente il trasferimento. Il quesito interpretativo posto alla Corte era se anche questa particolare procedura potesse essere compresa nella norma comunitaria di esonero dalla garanzia dei diritti dei lavoratori nel trasferimento d’azienda. Procedendo a un’analisi della normativa e della prassi giurisprudenziale comunitaria, la risposta della Corte è positiva, sempre che la procedura descritta sia soprattutto finalizzata a conseguire maggiori vantaggi economici per i creditori, iscrivendosi pertanto in una vera e propria liquidazione dei beni del debitore.