Corte di giustizia UE, sentenza 28 aprile 2022, in causa n. C-86/21
Viola il diritto di libera circolazione nell’Unione la norma di uno Stato che non riconosce, ai fini dello sviluppo di carriera, i servizi prestati in altro Stato, salvo ragioni di interesse generale.
La questione riguarda un’infermiera, che dopo aver svolto per alcuni anni le proprie funzioni nell’ambito del servizio sanitario nazionale del Portogallo, era passata al servizio sanitario nazionale spagnolo, prima come precaria e successivamente aveva chiesto di partecipare a un concorso per essere ammessa al 1° livello del percorso professionale relativo alla categoria di pertinenza. La domanda era stata respinta perché, dei cinque anni di precedente esperienza professionale richiesti, ne aveva svolta una parte in Portogallo. La Corte di giustizia, investita del quesito interpretativo dal giudice spagnolo, afferma che la norma spagnola costituisce, in via di principio, ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell’ambito dell’Unione, a meno che essa risponda a un interesse generale del Paese, quale potrebbe essere la non omogeneità professionale dei servizi sanitari prestati in Portogallo; ma in questa ipotesi deve essere consentito all’infermiera dimostrare di avere maturato in Portogallo un’esperienza professionale equivalente rispetto a quella spagnola.