Corte di giustizia UE, sentenza 3 giugno 2021, in causa n. C-624/19

3 Giugno 2021

Il principio di parità retributiva ha efficacia diretta negli Stati membri, oltre che per lavori uguali, anche per quelli di pari valore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Come è noto, l’art. 157 TFUE, che, come norma del Trattato, ha efficacia diretta negli Stati membri anche nei rapporti tra privati, stabilisce la parità retributiva tra lavoratori e lavoratrici che svolgono un lavoro uguale o di pari valore alle dipendenze di un unico datore di lavoro. Nel caso sottoposto al giudizio incidentale della Corte di giustizia, alcune lavoratrici chiedevano il medesimo trattamento retributivo di lavoratori maschi addetti a uffici diversi, ma che svolgevano lavori da esse valutati di pari valore. La società datrice di lavoro aveva, tra l’altro, obiettato che il principio di parità retributiva non può avere applicazione diretta quando si tratti di accertare se un determinato lavoro ha un valore pari a un altro, perché in tal caso, per individuare la nozione di pari valore, occorrerebbero altre disposizioni normative, nazionali o comunitarie. La Corte ribadisce viceversa che anche in caso di lavori di pari valore l’art. 157 TFUE attribuisce ai singoli un diritto di parità retributiva che deve essere tutelato dagli Stati membri, mentre il problema di stabilire quando un lavoro sia uguale o di pari valore attiene alla fase applicativa del principio, che spetta al giudice nazionale svolgere.