Corte di giustizia UE, sentenza 6 novembre 2018, in causa n. C-684/16, Max Planeck

6 Novembre 2018

Se non chiedi tempestivamente le ferie, non è detto che il relativo diritto si estingua.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Per evitare infatti che la mancata richiesta derivi da una situazione di timore della parte più debole del rapporto, occorre evitare, secondo la Corte, che “l’onere di assicurarsi dell’esercizio effettivo del diritto alle ferie sia interamente a carico del lavoratore”; per cui il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto, invitandolo a farlo e informandolo delle conseguenze negative del contrario, vale a dire dell’estinzione del diritto e quindi anche dell’eventuale indennità sostitutiva delle ferie. La mancata prova in giudizio, da parte del datore di lavoro, di aver esercitato questa opera di informazione e persuasione comporta la mancata estinzione del diritto. La Corte conclude invitando il giudice nazionale a verificare se il diritto nazionale può essere interpretato, nella materia, in conformità col diritto comunitario e, in caso di impossibilità di un’interpretazione conforme, a disapplicarlo nella parte che vi contrasta. L’invito (qui rivolto alla Germania) dovrebbe valere anche per l’Italia, soprattutto nei casi in cui pone esclusivamente a carico del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto, l’onere di dimostrare l’impossibilità di fruire in tempo debito delle ferie annuali, al fine di evitarne l’estinzione e ottenere una indennità economica (cfr. ad es. Cass. n. 20091/18).
Sezione: rapporto di lavoro