Corte di giustizia UE, sentenza 7 aprile 2022, in causa n.C-236/20
Anche i giudici di pace italiani hanno diritto a ferie annuali retribuite e a tutela assistenziale e previdenziale nonché a una disciplina efficace per l’ipotesi di abuso del contratto a termine.
Nell’ambito di una controversia avviata da un giudice di pace italiano per l’accertamento del suo diritto allo status giuridico di dipendente pubblico appartenente alla magistratura, il TAR per l’Emilia Romagna aveva chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana sui giudici di pace e il diritto dell’Unione europea. La Corte aveva trattato una prima volta tale tematica con la sentenza del 16 luglio 2020 (causa C-658/18), stabilendo che l’esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell’accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei giudici di pace, giustifica una differenza di trattamento tra queste due categorie di soggetti. Con la sentenza qui riportata, la Corte precisa tuttavia che le diverse modalità di accesso alla magistratura ordinaria e alla magistratura onoraria non giustificano l’esclusione di questi ultimi da ogni diritto alle ferie retribuite annuali di 30 giorni e da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale. La normativa italiana viene inoltre censurata dalla Corte anche laddove non prevede la possibilità di sanzionare in maniera effettiva e dissuasiva il rinnovo abusivo dei mandati a tempo determinato dei giudici di pace.