Corte di Giustizia UE, sentenza 7 luglio 2022, in causa n. C-377/21

7 Luglio 2022

Una pronuncia della Corte di Giustizia sull’applicazione del principio del pro rata temporis in relazione al calcolo dell’anzianità retributiva in caso di lavoro a tempo parziale.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Dopo aver prestato servizio per vent’anni come vigile del fuoco volontario a tempo parziale, un cittadino belga era stato infine assunto come vigile del fuoco professionista con contratto a tempo pieno. Nel calcolare la retribuzione da corrispondergli, l’amministrazione comunale datrice di lavoro aveva tenuto conto dell’anzianità retributiva maturata dal lavoratore nei vent’anni precedenti, ma, in conformità con quanto previsto dalla disciplina amministrativa locale, aveva preso in considerazione le sole ore di lavoro effettivamente svolte in qualità di vigile del fuoco volontario, anziché l’intero periodo in cui dette prestazioni erano state rese. Secondo la Corte di Giustizia, tale metodo di calcolo non comporta una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, costituendo al contrario una corretta attuazione del principio pro rata temporis, di cui alla clausola 4, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, il quale consente di proporzionare alla ridotta durata della prestazione l’importo di ogni trattamento economico.