Corte di giustizia UE, sentenza 8 ottobre 2020, in causa n. C-644/19, FT
Limitare ai soli docenti in possesso della qualifica di “supervisore di tesi” la possibilità di proseguire nel rapporto oltre l’età pensionabile, mentre per gli altri docenti sono unicamente possibili contratti a termine, con retribuzione inferiore non viola il principio comunitario di parità di trattamento.
La questione investe la normativa della Polonia (riferibile a una determinata Università), secondo la quale, in caso di carenza di organico, è possibile prolungare il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile unicamente ai docenti in possesso della qualifica di “supervisore di tesi”. Per gli altri docenti di ruolo che raggiungono l’età pensionabile è possibile unicamente la stipula di un contratto a termine rinnovabile, per il quale è peraltro prevista una retribuzione inferiore. Investita della questione della conformità di tale disciplina al diritto dell’Unione, la Corte di giustizia esclude che essa violi la direttiva comunitaria sulla parità di trattamento perché non incide in alcuno degli elementi rilevanti per la discriminazione (età, sesso etc.), ma afferma che potrebbe violare la regola della non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli stabili, ove il giudice nazionale dovesse accertare che i primi svolgano un lavoro identico o simile ai secondi.