Corte di giustizia U.E., sentenza 9 settembre 2015 in causa n. C-160/14

9 Settembre 2015

Ancora sulla nozione comunitaria di trasferimento di azienda o di stabilimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Un’impresa portoghese di navigazione aerea, principale azionista di altra impresa aerea che era stata posta in liquidazione, licenziando tutti i dipendenti, aveva di fatto proseguito l’attività di questa, facendo propri i contratti di affitto degli aerei e altri materiali, svolgendo i medesimi servizi di linea e charter e assumendo alcuni dei dipendenti licenziati. Nella causa promossa dai dipendenti licenziati per ottenere l’accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro, la Corte suprema portoghese aveva infine dato loro torto. Nella successiva causa di danni promossa dagli stessi dipendenti nei confronti dello Stato Portoghese, con l’accusa rivolta al giudice supremo portoghese di avere mal interpretato il diritto comunitario e comunque di non avere investito della interpretazione la Corte di giustizia U.E., quest’ultima, chiamata dal giudice nazionale a indicare la corretta interpretazione del diritto comunitario, ha fatto propria, su ambedue le questioni, la posizione dei lavoratori, richiamando, quanto alla prima, la propria uniforme giurisprudenza in materia di trasferimento di azienda o di stabilimento, da valutare sulla base di una serie complessa di elementi e tenuto conto altresì del tipo di impresa considerata e riaffermando, relativamente alla seconda questione, l’obbligo dell’organo supremo di giustizia nazionale di chiedere alla Corte di giustizia l’interpretazione corretta del diritto comunitario coinvolto nel giudizio interno, quando tale interpretazione non sia assolutamente pacifica.
Sezione: rapporto di lavoro.