Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 9 novembre 2021, ricorso n. 31459/18, S. v. Montenegro
E’ fatto obbligo agli Stati di proteggere l’integrità fisica e morale dei propri cittadini.
Una guardia carceraria aveva denunciato alcuni colleghi per essersi introdotti, la notte di Capodanno, in un carcere femminile di Podgorica e aver fatto festa con delle detenute. A seguito della denuncia, la lavoratrice aveva subito diversi atti di ritorsione, sia da parte di propri sottoposti, che in più occasioni l’avevano insultata e si erano rifiutati di eseguire i compiti loro affidati, senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare, sia da parte dei propri superiori, che l’avevano trasferita in altra sede di lavoro. La lavoratrice aveva quindi avviato un’azione civile contro il datore di lavoro, per non averle offerto adeguata protezione dagli atti di bullismo di cui era stata vittima. Le autorità montenegrine avevano rigettato le richieste, ritenendo che gli atti di vessazione, pur effettivamente realizzati, non si fossero verificati con la frequenza necessaria (almeno una volta a settimana per sei mesi consecutivi) per poterli qualificare come veri e propri atti di bullismo. La Corte afferma che questa decisione costituisce una violazione dell’art. 8 della CEDU, norma che stabilisce l’obbligo per gli Stati di proteggere l’integrità fisica e morale dei propri cittadini.