Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13

25 Febbraio 2022

Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge n. 13/2022, recante, fra le altre misure, anche disposizioni urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia.

A questo specifico riguardo, l’articolo 4 del decreto dispone che, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, i bonus fiscali – tra cui anche il superbonus al 110% – possano essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori viene specificato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, va riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e la presenza di questo dato dovrà essere verificata dai soggetti preposti o dai responsabili dell’assistenza fiscale ai fini del rilascio, ove previsto, del visto di conformità.

L’Agenzia delle Entrate, a propria volta, per verifiche sul contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.