Decreto legislativo 29 agosto 2023 n. 120, in G.U. n. 206 del 4 settembre 2023

4 Settembre 2023

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi sulla riforma dello sport (D.Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40).

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Il decreto legislativo n. 120/2023, in vigore dal 5 settembre 2023, interviene in misura più o meno rilevante su tutti i cinque decreti emanati nel 2021 per dare attuazione alla cd. riforma dello sport, fra cui il decreto legislativo n. 36/2021, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. In particolare:

  1. Viene chiarita ed ulteriormente delimitata la nozione di lavoratore sportivo (art. 25 D.Lgs. n. 36/2021), definendo tale l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico o il direttore di gara che esercita l’attività sportiva a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. Si escludono dalla nozione di lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione per il cui esercizio è prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi dei relativi ordini professionali.
  2. La nuova formulazione dell’art. 25 prevede altresì che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche rientri nell’ambito di attività di lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
  3. In relazione alle disposizioni non applicabili al rapporto di lavoro sportivo subordinato, in ragione del relativo carattere attenuato, viene espunto, nell’art. 26 del D.Lgs n. 36/2021 il riferimento alla Legge n. 92/2012, art. 1, cc. 47-69. Pertanto, al rapporto di lavoro sportivo subordinato sono applicabili le disposizioni previste dalla Riforma Fornero in materia di impugnativa del licenziamento.
  4. Dall’ambito applicativo dell’art. 37 del D.Lgs n. 36/2021, come da ultimo modificato, relativo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, vengono ora i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
  5. L’art. 28, come da ultimo modificato, prevede un innalzamento da 18 a 24 ore settimanali della soglia oraria settimanale relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto per cui il lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, si presume oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.