Dimissioni di fatto, per il Ministero la ricostituzione del rapporto di lavoro non è automatica

10 Aprile 2025

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nota del 10 aprile 2025

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Il Ministero del Lavoro, con una nota del 10 aprile, ha risposto ad alcuni quesiti posti dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, in merito ad alcuni aspetti della nuova procedura di dimissioni per fatti concludenti prevista dal Collegato lavoro (legge n. 203/2024) e all’interpretazione che ne è stata data dalla circolare n. 6/2025 dello stesso Ministero.

I consulenti del lavoro hanno chiesto anzitutto chiarimenti sull’affermazione contenuta nella circolare secondo cui il termine di 15 giorni di assenza ingiustificata, oltre il quale è possibile attivare la procedura di cessazione del rapporto di lavoro per volontà del dipendente, può essere modificato dal contratto collettivo nazionale solo allungandolo. Il Ministero risponde ribadendo la propria posizione, pur qualificandola come “prudenziale”: la norma, secondo lo stesso, non consente alla contrattazione collettiva di stabilire un termine inferiore ai 15 giorni, in quanto la possibilità incondizionata di riduzione del termine sarebbe lesiva dell’esigenze di tutela del lavoratore.

Gli altri chiarimenti forniti dal Ministero riguardano le conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore offra la prova della impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza, oppure nel caso in cui l’Ispettorato accerti l’insussistenza dei presupposti di legge per l’attivazione della procedura. Il Ministero rileva che non operi alcuna automaticità nella ricostituzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire solo per iniziativa del datore di lavoro, il quale potrebbe non procedere in tal senso non ritenendo valide le ragioni del dipendente o le verifiche dell’Ispettorato. Ovviamente tale scelta potrà poi essere sindacata in via giudiziale.