Dimissioni lavoratrici madri/lavoratori padri
Obbligo preavviso. Il Ministero del lavoro, rispondendo a un quesito riguardante la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 del codice civile, ha precisato che ciò è possibile solo laddove le dimissioni siano presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino.
Ministero del lavoro, 7 novembre 2014, risposta ad interpello n. 28
Dimissioni lavoratrici madri/lavoratori padri – Obbligo preavviso. Il Ministero del lavoro, rispondendo a un quesito riguardante la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 del codice civile, ha precisato che ciò è possibile solo laddove le dimissioni siano presen-tate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino. Il parere contrasta col teno-re letterale della norma di legge (art. 55, ultimo comma D. Lgs. n. 151/2001), che nell’escludere la necessità del preavviso fa riferimento alle dimissioni previste dal medesimo articolo e quindi anche a quelle comunicate entro i tre anni di età del figlio/a.