Dimissioni per assenza ingiustificata: quale termine per avviare la procedura?
Trib. Milano, 29 ottobre 2025
Trib. Bergamo, 7 ottobre 2025
Si segnalano due pronunce intervenute sul tema delle c.d. dimissioni di fatto (o, in termini giuridici, per fatti concludenti), oggetto delle recenti modifiche dell’art. 26 d. Lgs. 151/15, con l’aggiunta a tale disposizione del comma 7 bis.
Con la sentenza 29 ottobre 2025 il Tribunale di Milano ha ritenuto che ai fini di determinare il periodo di assenza ingiustificata oltre il quale, il nuovo c. 7 bis, il rapporto può ritenersi risolto per volontà del lavoratore e il datore può avviare la specifica procedura) si possa fare riferimento alle previsioni formulate dai contratti collettivi nazionali relative alle assenze ingiustificate quali condotte passibili di sanzioni disciplinari espulsive. In sostanza, secondo il giudice milanese, il datore di lavoro potrebbe dare corso alla procedura che equipara l’assenza del lavoratore alla volontà di dimettersi, allo scadere del (di solito breve) periodo cui il CCNL assegna rilievo per sanzionare le assenze ingiustificate.
Di contro, con la sentenza 7 ottobre 2025 il Tribunale di Bergamo esclude detta applicazione, in quanto il termine previsto dai contratti collettivi ai fini disciplinari ha la diversa funzione di individuare la misura dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sua risoluzione (ma a condizione del rispetto delle garanzie procedurali di cui all’art. 7 L. 300/70). In sostanza, è come se la sentenza dicesse che il datore di lavoro può fare riferimento al periodo indicato dal codice disciplinare se vuole avvalersi del potere di licenziare; se invece vuole far valere le dimissioni per giusta causa deve attendere il decorso del periodo previsto dalla legge (15 giorni), salvo che il CCNL disciplini diversamente anche tale aspetto, autonomamente rispetto al codice disciplinare.
In linea con la sentenza bergamasca, peraltro, si segnala anche la Circolare n. 6/25 del Ministero del Lavoro, la quale afferma che il rinvio operato dalla norma alla contrattazione collettiva (“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro (…)”) deve quindi intendersi riferito a un’eventuale disposizione del CCNL che potrà espressamente regolare (o ha già espressamente regolato dopo l’introduzione del comma 7bis) la nuova e diversa fattispecie introdotta dal legislatore.