Dimissioni per “fatti concludenti” e il rispetto del termine legale: in assenza di disposizioni specifiche non valgono i termini del CCNL per il licenziamento disciplinare
Tribunale di Ravenna, 11 dicembre 2025
Il Tribunale di Ravenna chiarisce i presupposti di applicabilità dell’art. 26, comma 7-bis, del D.lgs. 151/2015, norma che riconosce nell’assenza ingiustificata una presunzione di volontà di dimissioni del lavoratore. In assenza di specifiche previsioni dei contratti collettivi che individuino termini ad hoc per tale fattispecie, deve trovare applicazione il termine legale minimo di 15 giorni. Non possono infatti essere utilizzati i più brevi termini previsti dai CCNL per il licenziamento dovuto alle assenze ingiustificate, in quanto un’assenza di pochi giorni non può essere ritenuta sufficiente a manifestare una univoca volontà di recedere dal rapporto di lavoro. Nel caso specifico, l’attivazione della procedura dopo soli 14 giorni è stata dunque ritenuta illegittima, comportando l’accertamento che il rapporto di lavoro non è mai legalmente cessato. Il Giudice ha inoltre escluso l’applicazione analogica delle norme sui licenziamenti a una fattispecie che, come quella in esame, non è qualificabile come tale né in senso soggettivo né oggettivo. In assenza di licenziamento, al lavoratore è consentito di esperire l’ordinaria azione di adempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1453 c.c. per ottenere il ripristino della continuità del rapporto e il risarcimento integrale del danno.