Discriminatorio il rifiuto dell’esonero dal lavoro notturno per il lavoratore padre

9 Gennaio 2026

Tribunale di Bologna, 9 gennaio 2026

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Il Giudice bolognese ha accolto il ricorso di un dipendente di RFI e ha ordinato alla società di concedergli l’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età del figlio. La società ferroviaria aveva respinto la richiesta sostenendo che il diritto all’esonero per il padre (previsto dall’art. 53 D.Lgs. n. 151/2001) fosse esercitabile solo in alternativa a una madre a sua volta turnista notturna. Poiché la moglie del ricorrente non era tenuta a lavorare di notte, l’azienda riteneva insussistente il presupposto per l’esonero del padre. Il provvedimento del Tribunale ha giudicato illegittima e discriminatoria l’interpretazione restrittiva dell’azienda e, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha chiarito che la legge mira a favorire la presenza di un genitore accanto al minore e che la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno (dalle 24 alle 6) non è condizionata alla necessità di sopperire all’assenza notturna dell’altro genitore. Trattando il lavoratore genitore allo stesso modo dei colleghi senza figli, l’azienda ha violato il divieto di discriminazione indiretta.