Dolo incidentale del dipendente nella risoluzione consensuale del rapporto

12 Febbraio 2026

Corte di cassazione, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3125

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una banca aveva chiesto l’accertamento giudiziale del dolo di un dirigente, che aveva carpito il suo consenso alla stipula dell’accordo di risoluzione del loro rapporto di lavoro con un consistente incentivo all’esodo, omettendo, nonostante vi fosse contrattualmente tenuto, di comunicare la pendenza di un procedimento penale a suo carico. In proposito, la banca ha altresì chiesto la condanna del dirigente a risarcirle il danno, nella misura dell’incentivo erogato. Tribunale e Corte d’appello avevano respinto la domanda, escludendo che tale omissione avesse inciso sul consenso della banca alla corresponsione dell’incentivo. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della banca, qualifica la vicenda accertata in giudizio in termini di dolo incidentale che, a differenza di quello determinante la volontà della controparte, che comporta l’annullamento del contratto (art, 1439 c.c.), influisce unicamente sulle condizioni della contrattazione che, senza di esso, sarebbero state più favorevoli al contraente, dando unicamente luogo alla riparazione dei danni (art. 1440 c.c.), Fermo pertanto nel caso in esame l’an debeatur del risarcimento, in ragione della capacità dell’illecita omissione della notizia ad alterare in senso sfavorevole all’altra parte le condizioni contrattuali, il giudice di rinvio dovrà procedere all’accertamento e liquidazione del danno derivante dalle condizioni economiche più onerose accettate dalla banca in conseguenza dell’omissione.