È lecito il patto di stabilità che impone all’apprendista di pagare una penale pari alle giornate di formazione ricevuta in caso di dimissioni senza giusta causa

27 Ottobre 2025

Tribunale di Roma, 27 ottobre 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

Gli apprendisti devono fare attenzione a cosa prevede il contratto per l’ipotesi di recesso anticipato: il Tribunale romano ha accolto il ricorso di una società contro due suoi ex dipendenti (rimasti contumaci nel giudizio) assunti in apprendistato e ai quali era stata impartita una effettiva formazione, riconoscendo la legittimità della clausola penale apposta ai contratti per l’ipotesi di dimissioni volontarie precedenti al termine del periodo di apprendistato (e prive di giusta causa o giustificato motivo). Secondo la Giudice l’ordinamento non pone limiti all’autonomia privata relativamente alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore e una simile clausola, che prevedeva una penale pari alla retribuzione percepita nelle giornate di formazione, è legittima tutte le volte che l’imprenditore abbia effettivamente sostenuto un costo per la formazione del lavoratore.