Efficace il licenziamento comunicato via mail ordinaria
Corte di Cassazione, ordinanza 11 maggio 2026, n. 13731
Impugnando il licenziamento, un dipendente aveva, tra l’altro, contestato che gli fosse stato comunicato via e-mail, anziché con raccomandata a.r. o a mano o con posta elettronica certificata, come previsto dal CCNL. La Cassazione, respingendo il ricorso del dipendente avverso la sentenza d’appello per lui sfavorevole, rileva che l’art. 2 della L. n. 604/66 riconnette l’inefficacia del licenziamento alla mancanza di forma scritta dello stesso e non della sua comunicazione, costituente cosa diversa dalla elaborazione e formazione dell’atto e nel caso esaminato disciplinata dal CCNL, senza peraltro sanzionare con la nullità o l’inefficacia del licenziamento la violazione delle prescritte modalità di effettuazione della stessa.