Fondazioni lirico-sinfoniche e abuso di contratti a termine: la CGUE ammette rimedi alternativi alla conversione se effettivi
Corte di giustizia UE, sentenza 29 gennaio 2026, in causa n. C-668/24
Una ballerina che aveva lavorato presso la Fondazione Teatro alla Scala sulla base di una serie di contratti, sia a termine sia come lavoro autonomo, aveva adito il Tribunale di Milano chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la riammissione in servizio, deducendo l’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Il giudice nazionale, alla luce del mutato orientamento della Cassazione (Sez. Un. 5542/2023) — che nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche ha escluso la conversione del rapporto e ammesso, in alternativa, un ristoro risarcitorio (anche fondato su presunzioni) e misure di responsabilità dei dirigenti — dubitando della compatibilità di tale assetto con il diritto dell’Unione, chiede l’intervento della Corte di giustizia. La Corte osserva che: (i) la clausola 5 dell’accordo quadro (direttiva 1999/70/CE) impone che, in presenza di abuso, sia disponibile una misura proporzionata, effettiva e dissuasiva idonea a sanzionarlo e a rimuoverne le conseguenze, ma non impone in via generale la conversione automatica del rapporto; (ii) non è di per sé contrario al diritto UE che, per un settore specifico (come le fondazioni lirico-sinfoniche), la normativa nazionale escluda la conversione, purché l’ordinamento preveda altre misure effettive per prevenire e/o sanzionare l’abuso; (iii) un rimedio fondato sul risarcimento può essere idoneo: la Corte ritiene compatibile una disciplina che riconosca un danno anche tramite presunzioni, con possibilità di provare un maggior pregiudizio, fermo che il giudice nazionale deve verificare l’effettività della tutela anche alla luce del contesto normativo (in particolare, della presenza o meno di limiti/condizioni che rendano concretamente accertabile l’abuso); (iv) quanto alla quantificazione, il risarcimento deve essere adeguato e non meramente simbolico; la Corte osserva che un sistema con massimali può perdere efficacia dissuasiva in abusi di lunga durata, mentre può rilevare, in senso favorevole, la possibilità di superare l’indennità “base” provando un danno maggiore; (v) misure aggiuntive come la responsabilità dei dirigenti (e, se del caso, effetti su premi/contratti) possono concorrere alla dissuasione, ma spetta al giudice nazionale verificare se, nel concreto, siano sufficientemente effettive.