Giusta causa di licenziamento se l’attività extralavorativa è incompatibile con le limitazioni mediche
Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28367
L’addetto di linea di una società di prodotti sanitari era stato licenziato per avere svolto, in privato, come personal trainer, attività sportiva ritenuta incompatibile con le prescrizioni del medico aziendale in ordine alle mansioni lavorative. In giudizio, la Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito di rigetto dell’impugnazione, osservando che: (i) i doveri di correttezza e buona fede, che integrano l’obbligo di fedeltà, operano anche fuori dall’orario di lavoro e impongono al dipendente di evitare condotte potenzialmente lesive dell’interesse datoriale e dell’affidamento sulla futura regolare esecuzione della prestazione; (ii) rileva infatti non solo l’adempimento della prestazione principale, ma anche gli obblighi accessori di protezione e cooperazione propri dei rapporti di durata, che includono l’astensione da attività idonee a compromettere la funzionalità del rapporto; (iii) l’attività extralavorativa può giustificare il licenziamento anche al di fuori di uno stato di malattia quando, alla luce delle condizioni fisiche del lavoratore e delle prescrizioni mediche in essere, non risulti compatibile e comporti un rischio di aggravamento, con conseguente lesione del vincolo fiduciario.