GPS alle guardie giurate: obbligatorio l’accordo sindacale (o l’autorizzazione dell’Ispettorato) per i sistemi di geolocalizzazione negli istituti di vigilanza

16 Febbraio 2026

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 1511 del 16 febbraio 2026

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la nota n. 1511/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta ad un quesito relativo all’applicazione del Dm 269/2010 agli istituti di vigilanza privata, conferma la linea intransigente seguita dagli organi amministrativi in tema di controllo a distanza dell’attività lavorativa affermando che i sistemi di geolocalizzazione installati sulle dotazioni delle guardie giurate non costituiscono necessariamente strumenti di lavoro in base all’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, la loro installazione deve presupporre l’accordo sindacale o, in mancanza, l’autorizzazione amministrativa.

Il parere dell’INL è frutto di un interpello presentato da un istituto di vigilanza, volto a chiarire se l’obbligatorietà della geolocalizzazione prevista dall’allegato A del Dm 269/2010 possa comportare l’equiparazione dei sistemi Gps agli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione”, con conseguente esclusione della procedura di autorizzazione sindacale o amministrativa.

L’Ispettorato ricostruisce il quadro normativo partendo dal Dm che, per gli ambiti territoriali più estesi, impone alle agenzie di vigilanza l’utilizzo di un sistema di comunicazioni radio con adeguato supporto planimetrico, ossia la cd. georeferenziazione. Tuttavia, secondo l’INL, la stessa norma contempla soluzioni alternative, come l’attivazione di centrali operative distaccate. Inoltre, il decreto ministeriale è fonte di rango secondario rispetto alla legge n. 300/1970. Per tali motivi, la normativa non viene ritenuta sufficiente a superare l’obbligo di accordo sindacale previsto dall’articolo 4 Statuto dei Lavoratori.