GPS: la mancata indicazione di alcune sedi nella domanda non esclude dai successivi turni di nomina
Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2026, n. 18156
Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Cassazione affronta la questione interpretativa relativa al funzionamento della procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze tramite GPS. Nel caso di specie, una docente aveva presentato la domanda indicando soltanto alcune sedi della provincia di Chieti. Al momento del proprio turno di nomina, tuttavia, le uniche sedi disponibili erano quelle non inserite tra le preferenze espresse e, per tale ragione, non le era stato attribuito alcun incarico. Nel prosieguo della medesima procedura, alcune delle sedi da lei effettivamente indicate si erano però rese disponibili, anche a seguito di rinunce di altri aspiranti; tali incarichi erano stati tuttavia assegnati a candidati collocati più in basso in graduatoria. La Cassazione, interpretando l’art. 12 dell’O.M. n. 112/2022 alla luce dei criteri letterale, sistematico e teleologico, afferma che la mancata indicazione di alcune sedi equivale a rinuncia esclusivamente rispetto alle preferenze non espresse e non può essere trasformata in una rinuncia generale alla procedura. Ne consegue che il docente che non abbia ottenuto l’incarico perché, al momento del proprio turno, erano disponibili soltanto sedi non prescelte conserva il diritto a concorrere, secondo l’ordine di graduatoria, per le sedi invece indicate nella domanda che si rendano disponibili nelle successive fasi di attribuzione.