Il fatto contestato, se non imputabile disciplinarmente al lavoratore, ne determina l’insussistenza con applicazione della tutela reintegratoria
Tribunale di Milano, 3 febbraio 2026
Il Giudice milanese accoglie il ricorso di un operaio cisternista che era stato licenziato per giusta causa in quanto accusato di avere agito con negligenza e disattenzione, scaricando una materia prima in un serbatoio sbagliato e omettendo di verificare la coerenza tra il prodotto in scarico e la cartellonistica dell’impianto. Il Tribunale ritiene che l’istruttoria testimoniale, pur non escludendo il verificarsi del fatto dello scarico della sostanza in un serbatoio non corretto, non avesse confermato che rientrasse tra i compiti del cisternista l’obbligo di effettuare tale controllo e che l’errore fosse imputabile a sua colpa e responsabilità. Di conseguenza, accertata l’insussistenza del fatto disciplinarmente imputabile al dipendente, la società è stata condannata a reintegrare il lavoratore e a pagargli una indennità risarcitoria nel massimo di 12 mensilità previsto dalla legge.