Il mancato gradimento del committente giustifica il trasferimento del dipendente dell’appaltatore
Corte di Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2026, n. 4198
Nel giudizio di impugnazione del trasferimento della dipendente di un’impresa appaltatrice, motivato dal sopravvenuto mancato gradimento espresso dal committente, la Cassazione ricorda che: (i) come l’incompatibilità ambientale, ancorché originata dal comportamento del dipendente interessato, giustifica oggettivamente il suo trasferimento, allo stesso modo la mancanza di gradimento della presenza del lavoratore nell’azienda del committente rende ragionevole un tale provvedimento da parte dell’appaltatore, anche in assenza di una clausola di gradimento nel contratto d’appalto; (ii) il controllo giudiziale sul trasferimento deve limitarsi a verificare l’effettività della ragione organizzativa addotta e il nesso causale con il trasferimento, senza sindacare il merito della scelta imprenditoriale né richiederne l’inevitabilità.