Il parere di inidoneità del medico competente non basta a giustificare il licenziamento
Corte di Cassazione, sentenza 2 marzo 2026, n. 4624
La Corte d’appello aveva dichiarato, a norma dell’art. 18, 4° e 7° comma, S.L. (post Fornero), l’illegittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità di un dipendente, escludendo peraltro il risarcimento dei danni in ragione del fatto che il datore di lavoro si era attenuto all’accertamento di inidoneità del medico competente, contraddetto poi in giudizio dalla CTU. La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore sul punto, premette che, secondo le disposizione dello Statuto dei lavoratori citate, l’ammontare del danno da risarcire ivi indicato rappresenta la misura presunta iuris tantum del danno effettivo, che è possibile azzerare nel caso che l’inadempimento del datore sia incolpevole, in particolare nel caso in cui il licenziamento consegua ad accertamenti sanitari provenienti da enti pubblici o a procedure vincolanti per il datore e venga adottato dopo l’inutile ricerca di ragionevoli soluzioni alternative. Ma nel caso di specie il licenziamento è stato intimato sulla base dell’accertamento di un collaboratore del datore di lavoro, quale è il medico competente, del quale, a norma dell’art. 1228 cod. civ. quest’ultimo risponde. Conseguentemente il risarcimento non avrebbe potuto essere azzerato sulla sola considerazione dell’accertamento del medico competente.