Il principio di necessaria temporaneità si applica anche alla somministrazione a tempo indeterminato: non è ragionevole la durata quando viene superato il periodo massimo stabilito per le assunzioni a termine
Corte d’Appello di Trieste, 26 giugno 2025
Confermata la sentenza di primo grado ottenuta da una lavoratrice somministrata prima a termine e poi a tempo indeterminato per oltre 10 anni: la Corte d’appello richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Cassazione sulla necessaria temporaneità della somministrazione, che va osservata anche in caso di assunzione e somministrazione della lavoratrice e a tempo indeterminato. Per valutare il limite di durata ragionevole della somministrazione si può fare riferimento al limite massimo di impiego di un dipendente con contratti a termine, che nella disciplina vigente nella fattispecie era di 36 mesi, e lo stesso va considerato con riferimento all’impresa in cui la lavoratrice era inserita, a prescindere dal fatto che fosse subentrato un nuovo soggetto nella titolarità dell’azienda. La conseguenza dell’abuso è il carattere frodatorio e nullo dei contratti, cui conseguente il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, fin dall’inizio della prestazione, nella forma del contratto a tempo indeterminato ex art. 1 d.lgs. 81/2015.