Il salario giusto secondo il “Decreto Lavoro”: ruolo dei CCNL e limiti delle nuove misure

30 Aprile 2026

Decreto-legge n. 62 del 30 aprile 2026

Tipo di Atto: Normativa (leggi, decreti, etc.)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile ed entrato in vigore il 1° maggio, il decreto-legge n. 62/2026 introduce disposizioni in materia di retribuzione, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale.

Il provvedimento proroga e rimodula diversi incentivi alle assunzioni (donne, giovani, ZES e stabilizzazioni), subordinandone l’accesso al rispetto di determinati standard retributivi, e introduce misure di trasparenza e controllo nei rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.

Elemento centrale del decreto è l’art. 7, che disciplina il cosiddetto “salario giusto”, individuando nella contrattazione collettiva il parametro di riferimento per la determinazione della retribuzione conforme all’art. 36 della Costituzione. In particolare, il trattamento economico complessivo dei lavoratori viene ancorato ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La disposizione codifica un orientamento già consolidato nella prassi giurisprudenziale, attribuendo ai CCNL “leader” una funzione di parametro generale di adeguatezza retributiva, anche se sembra allargare l’area di applicazione del parametro non più soltanto al trattamento economico minimo (retribuzione base, indennità di contingenza, tredicesima mensilità), estendendolo al “trattamento economico complessivo”. In tale prospettiva, il decreto prevede che i contratti collettivi diversi da quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative non possano stabilire trattamenti economici inferiori e che, nei settori non coperti da contrattazione, si faccia riferimento al contratto maggiormente affine all’attività svolta.

Il sistema delineato è rafforzato da una condizionalità (peraltro già prevista in generale dall’art. 1, c. 1175 L. 296/2006): l’accesso agli incentivi pubblici è subordinato al riconoscimento di un trattamento economico non inferiore a quello individuato secondo i criteri dell’art. 7: si tratta di un meccanismo volto a incentivare l’adozione dei livelli retributivi definiti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Resta fermo che il decreto non introduce un salario minimo legale né prevede automatismi di adeguamento delle retribuzioni eventualmente inferiori ai parametri individuati, permanendo la necessità di tutela in sede giudiziale nei singoli casi. La disciplina introdotta dal decreto pone tuttavia un interrogativo che sta già facendo discutere gli operatori, chiedendosi se – una volta che il legislatore individua nei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative la fonte di riferimento per la determinazione del salario “giusto” – il giudice resti libero di applicare direttamente il principio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., intervenendo sul salario nei casi in cui lo stesso risulti inadeguato anche se fissato da un contratto sottoscritto da sindacato rappresentativi (come avvenuto nel noto caso del CCNL della vigilanza fiduciaria).

Sul piano della dinamica contrattuale, il decreto interviene inoltre prevedendo che, in caso di mancato rinnovo della parte economica del CCNL entro dodici mesi dalla scadenza, sia riconosciuto un adeguamento retributivo provvisorio pari al 30% della variazione dell’indice IPCA. La previsione, pur introducendo un meccanismo automatico di tutela, presenta un impatto limitato sul recupero del potere d’acquisto, risultando idonea a compensare solo in misura parziale l’inflazione maturata nel periodo di vacanza contrattuale (paradossalmente, anzi, proprio la misura minima dell’adeguamento automatico potrebbe trasformarsi, per le associazioni dei datori di lavoro, in un disincentivo al rinnovo dei contratti).

Completano il quadro le disposizioni in materia di trasparenza (indicazione del CCNL e della retribuzione nelle offerte di lavoro) e il rafforzamento delle attività di monitoraggio pubblico dei livelli retributivi.