Illecito l’appalto dei servizi di accoglienza e portineria, se manca la documentazione sul titolo di utilizzazione dei lavoratori (il contratto di appalto)
Tribunale di Roma, 13 maggio 2026
Il Tribunale di Roma si è pronunciato in relazione alle domande di accertamento di interposizione illecita di manodopera proposte da alcuni lavoratori i quali, in esecuzione (secondo la società convenuta) di un contratto di appalto stipulato dalla formale datrice di lavoro, svolgevano mansioni di addetti all’accoglienza e alla portineria in favore della committente. In via preliminare il giudice ha chiarito che (i) con riferimento alla decadenza, il termine per l’impugnazione non trova applicazione qualora il lavoratore sia ancora formalmente inquadrato come dipendente dell’appaltatore, in mancanza di una comunicazione di recesso; (ii) con riferimento alla prescrizione, in assenza di una cessazione del rapporto di lavoro e a fronte della carenza di stabilità reale dello stesso alle dipendenze dell’appaltatrice, il relativo termine non decorre in costanza di rapporto. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l’attività lavorativa svolta dai ricorrenti non fosse riconducibile a un genuino contratto di appalto per la mancanza della prova documentale dei contratti di appalto, che è onere dell’utilizzatore allegare quale prova di una legittima dissociazione tra la figura del formale datore di lavoro e quella del destinatario della prestazione.