Illegittimo utilizzare le telecamere pubbliche a fini disciplinari senza accordo sindacale o autorizzazione
Garante per la Protezione dei dati personali, provvedimento n. 628 del 23 ottobre 2025
Il Garante della Privacy ha sanzionato un Comune che ha utilizzato le immagini proveniente di alcune telecamere pubbliche per licenziare un dipendente assenteista. Censurando questa condotta, l’Autorità garante afferma un principio di grande rilevanza: le immagini raccolte da telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzate dal datore di lavoro (qualunque esso sia, pubblico o privato) per accertare violazioni disciplinari dei dipendenti in assenza delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). La videosorveglianza, anche quando legittima nella sua funzione primaria, non può essere riconvertita arbitrariamente a scopi di controllo dell’attività lavorativa.
Il caso ha riguardato una dipendente del Comune di Curtarolo, licenziata senza preavviso dopo che l’amministrazione ha incrociato le immagini delle telecamere esterne con i dati del badge, contestandole ripetute uscite non registrate. Le riprese – tratte da dispositivi installati sulla pubblica via – sono state acquisite su impulso della sindaca che, ricevute segnalazioni interne, ha chiesto alla Polizia locale di visionarle per verificare comportamenti ritenuti irregolari. Parallelamente, un collaboratore del Comune è stato incaricato di filmare la lavoratrice durante un periodo di malattia, mediante un video poi trasmesso al cellulare privato della sindaca. Da questi elementi sono scaturiti sia un procedimento disciplinare, sia una denuncia-querela poi archiviata dal Tribunale di Padova.
Il Garante, ricostruiti i fatti e svolta un’ampia istruttoria, ha chiarito innanzitutto che l’intero impianto di videosorveglianza comunale era privo dei necessari presupposti di liceità: mancava una base giuridica adeguata per la tutela della sicurezza urbana, non era stata svolta una valutazione di impatto in base all’articolo 35 del Gdpr e non erano stati forniti agli interessati né i cartelli informativi di primo livello, né un’informativa completa. Ma ancora più determinante è risultato, a giudizio del Garante, il fatto che per l’utilizzo della telecamera che riprendeva l’accesso alla sede comunale – dunque area di transito dei dipendenti – a fini disciplinari non fosse stato stipulato alcun accordo sindacale, né fosse intervenuta alcuna autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (come, appunto, previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori). L’ente ha quindi operato un trattamento delle immagini incompatibile con la finalità originaria, violando i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.
Ancora più grave è stato considerato l’incarico affidato al collaboratore comunale per effettuare ulteriori riprese della dipendente durante la malattia: una vera e propria attività investigativa priva di base normativa, realizzata da un soggetto estraneo alle funzioni di vigilanza e in violazione del divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini professionali previsto dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori.