Impresa familiare: la cessazione della collaborazione segna anche la fine del diritto di prelazione
Corte di Cassazione, ordinanza 22 dicembre 2025, n. 33596
Una collaboratrice dell’impresa familiare del padre aveva agito in giudizio per sentir dichiarare di essere ancora titolare del diritto di prelazione previsto dall’art. 230-bis c.c. in occasione del conferimento (e al prezzo per esso dichiarato) dell’azienda in una s.r.l. costituita nel 2010, in quanto in tale data ella non era cessata dall’impresa, ma si trovava in una situazione di sospensione per malattia. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda, avendo accertato in fatto che la lavoratrice aveva da tempo cessato definitivamente la collaborazione, con conseguente perdita del diritto di prelazione. La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, chiarisce che: (i) la mera sospensione temporanea dell’attività lavorativa non è, in astratto, incompatibile con la partecipazione all’impresa familiare; (ii) la cessazione definitiva della collaborazione determina il consolidarsi del diritto alla liquidazione della quota e, al tempo stesso, l’estinzione del diritto di prelazione ex art. 230-bis, comma 5, c.c.; (iii) ai fini della prelazione rileva il momento della cessazione dell’attività lavorativa, non quello (eventualmente successivo) della liquidazione della quota, che costituisce solo un diritto di credito.