Inapplicabile l’art. 2112 c.c. al trasferimento di un complesso di beni aziendali da Alitalia ad ITA
Corte costituzionale, sentenza 8 luglio 2025, n. 99
La questione posta alla Corte investe il dubbio di costituzionalità (in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 112 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU) di una norma pretesamente interpretativa di una legge precedente, che secondo il remittente era stata introdotta per condizionare l’esito di giudizi in corso di dipendenti Alitalia addetti al lotto Aviation, ceduto a Ita, al fine di negare il loro diritto, ex art. 2112 c.c., di continuare a lavorare per quest’ultima società. La Corte dichiara inammissibile la questione, perché fondata su una erronea interpretazione della procedura di Amministrazione straordinaria di Alitalia, ritenuta infatti non liquidatoria. In realtà, come risulta anche dalla relazione del Commissario, la cessione di complessi di beni e di contratti nell’ambito della quale era avvenuto il trasferimento del lotto non era diretta alla ristrutturazione e al recupero dell’impresa, ma andava viceversa qualificata come procedura liquidatoria sottoposta al controllo dell’autorità pubblica, nell’ambito della quale le indicate operazioni di cessione non costituiscono trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.