Incarichi a esterni negli enti locali: limiti

3 Luglio 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 3 luglio 2026, n. 22647

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si controverte nel presente giudizio circa la latitudine del principio, qui applicato a un Comune privo della dirigenza, per cui si può procedere all’attribuzione di un incarico organizzativo a un collaboratore esterno solo in caso di inutile ricerca di professionalità interne. Secondo i giudici di merito la regola varrebbe unicamente per gli incarichi per posizioni fuori delle dotazioni organiche e non per quelle dirigenziali e quelli previste in organico. La Cassazione, accogliendo il ricorso di un funzionario direttivo comunale pretermesso in occasione di un incarico organizzativo, afferma che: (i) anche per gli enti locali, i rapporti a termine ex art. 110 TUEL restano soggetti, per quanto compatibile, alla disciplina generale del d.lgs. n. 165/2001; (ii) il conferimento di incarichi a soggetti esterni presuppone, quale regola immanente al sistema, la previa verifica dell’assenza, nei ruoli dell’amministrazione, di professionalità equivalenti; (iii) tale principio, espressione di economicità, efficienza e buon andamento, vale anche per il conferimento di incarichi di responsabile di servizio nei Comuni privi di dirigenza; (iv) la previsione statutaria richiesta dall’art. 110, comma 1, TUEL consente il ricorso a incarichi a termine per posti in organico, ma non deroga alla necessità di verificare e motivare l’impossibilità di ricorrere a professionalità interne.