Inesistente il procedimento disciplinare senza preventiva contestazione
Corte di Cassazione, sentenza 20 febbraio 2026, n. 3857
Un licenziamento disciplinare, la cui contestazione non era stata comunicata, per un errore della datrice di lavoro, al destinatario dipendente ASL, era stato salvato dalla Corte d’appello in quanto l’interessato aveva comunque appreso il contenuto della contestazione successivamente, in sede di comunicazione della sospensione del procedimento. La decisione è annullata dalla Cassazione, la quale afferma che: (i) la contestazione disciplinare costituisce momento essenziale del procedimento, in quanto atto che porta a conoscenza dell’incolpato i fatti contestati e gli consente di predisporre le proprie difese, anche in vista dell’audizione; essa non può essere sostituita da atti successivi, neppure se contenenti il richiamo agli addebiti; (ii) non è configurabile alcuna sanatoria per preteso raggiungimento successivo dello scopo perché la difesa deve poter essere esercitata fin dall’avvio del procedimento, anche al fine di impedirne la prosecuzione; (iii) secondo un orientamento costante, il radicale difetto di contestazione determina l’inesistenza stessa del procedimento disciplinare e non una mera irregolarità dello stesso; tale principio vale anche nel regime attuale del pubblico impiego contrattualizzato.