Infortunio causato dalla reazione imprevedibile di un collega: esclusa la responsabilità del datore di lavoro

15 Giugno 2026

Corte di Cassazione, ordinanza 15 giugno 2026, n. 19859

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Durante la pausa pranzo alcuni lavoratori avevano iniziato a giocare con un pallone all’interno dei locali aziendali. Dopo essere stato colpito al volto da un collega, uno di essi aveva reagito lanciando una bottiglia di vetro, ferendo accidentalmente un altro dipendente, il quale aveva chiesto il risarcimento del danno non solo all’autore del gesto, ma anche alle rispettive società datrici di lavoro. La Cassazione, confermando il rigetto della domanda nei confronti delle società, afferma che: (i) la condotta del lavoratore che ha lanciato la bottiglia costituisce un comportamento autonomo, imprevedibile ed estraneo alle mansioni lavorative; (ii) tale condotta integra una serie causale autonoma idonea da sola a determinare l’evento lesivo, interrompendo il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa; (iii) il danno non rappresenta quindi la concretizzazione di un rischio che il datore di lavoro era tenuto a prevenire ai sensi dell’art. 2087 c.c.; (iv) è esclusa anche la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. della datrice di lavoro dell’autore del fatto, poiché il gesto lesivo non presenta alcun collegamento con le mansioni svolte, non essendo sufficiente che l’episodio si sia verificato sul luogo di lavoro e durante l’orario lavorativo.