I.N.L., nota del 3 giugno 2020 n. 160
Con la nota n. 160/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcune precisazioni relativamente alle modifiche apportate dal DL n. 34/2020 (decreto Rilancio) al precedente DL n. 18/2020 (decreto Cura Italia), di rilievo per le attività di competenza delle proprie articolazioni territoriali. In particolare, vengono poste in evidenza, oltre alle modifiche volte a protrarre sino al 17 agosto 2020 il divieto di operare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, quelle intervenute in materia di proroghe o rinnovi acausali” dei contratti di lavoro a tempo determinato. Riguardo a quest’ultimo tema, è interessante osservare come l’Ispettorato proponga una lettura restrittiva della disposizione contenuta nell’art. 93 del DL n. 34/2020 (“è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”), interpretandola nel senso che sono consentiti il rinnovo o la proroga acausali dei contratti in corso a condizione che la loro durata non superi la data del 30 agosto 2020.”
Sezione: rapporto di lavoro