INPS, messaggio 22 febbraio n. 851

22 Febbraio 2022

Fondo di Tesoreria. Gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento di lavoratori a seguito di procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

L’Inps, con il messaggio n. 851/2022, fornisce le indicazioni per la gestione della contribuzione dovuta al Fondo di tesoreria Inps in caso di trasferimento di un lavoratore da un’amministrazione pubblica verso un datore di lavoro privato e viceversa, nell’ambito delle procedure di mobilità in base all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

In particolare, nel caso di cessione del rapporto di lavoro con passaggio del lavoratore da un’azienda pubblica presso un’impresa del settore privato, contrariamente a quanto avviene nell’ambito delle cessioni di rapporti di lavoro o di trasferimenti d’azienda nel settore privato, nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato l’importo del trattamento di fine rapporto maturato (o di fine servizio) sarà trasferito al datore di lavoro privato da parte della struttura Inps territorialmente competente anche nel caso in cui il datore di lavoro privato sia normalmente tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di tesoreria.

Diversamente, nel caso di passaggio in mobilità del lavoratore da un datore di lavoro privato obbligato al Fondo di tesoreria verso un ente pubblico, le quote di Tfr accantonate al Fondo di tesoreria rimangono presso il Fondo e potranno essere liquidate dallo stesso (a domanda del lavoratore) al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro pubblico cessionario.