Interposizione fittizia e prescrizione: la stabilità reale va verificata sul datore di lavoro formale
Corte d’Appello di Roma, 2 ottobre 2025
In tema di interposizione fittizia di manodopera, ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti lavorativi in costanza di rapporto la verifica della sussistenza del regime di stabilità reale (condizione necessaria affinché la prescrizione possa decorrere durante il rapporto stesso) deve essere condotta valutando le concrete modalità di svolgimento del rapporto con il datore di lavoro formale, senza che assuma rilievo la disciplina che l’avrebbe regolato ove fosse sorto fin dall’inizio con il datore di lavoro effettivo. Grava sul datore di lavoro che eccepisce la prescrizione l’onere di allegare e provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale; in difetto di tale prova, la prescrizione non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.