Ispettorato del lavoro: sì alla contestazione di un contratto certificato senza doverlo impugnare
Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2026 n. 11276
Un’ordinanza ingiunzione conseguente all’accertamento, da parte dell’ispettorato del lavoro, di un appalto illecito di manodopera era stata annullata dalla corte d’appello perché l’appalto era certificato e la contestazione della sua irregolarità, perché effettuata da una commissione priva dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 276/2003, avrebbe dovuto essere preliminarmente accertata giudizialmente avanti al TAR, previo esperimento del tentativo di conciliazione. Cassando la decisione dell’appello, la Corte afferma principi innovativi: (i) delle due azioni previste dall’art. 80 del decreto legislativo e che è necessario promuovere contro la certificazione – che rimane efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento di esse – quella avanti al Tar per far valere l’irregolarità del procedimento di certificazione presuppone l’esistenza di un organo con i requisiti di legge che avvii e governi il procedimento; e quindi non impegnava, nel caso in esame, l’ispettorato che aveva appunto contestato la regolare costituzione della commissione; (ii) quanto alla seconda azione, avanti al giudice del lavoro, per far valere l’erronea qualificazione del contratto direttamente o indirettamente di lavoro o la difformità tra programma negoziale e la sua successiva attuazione, essa può essere promossa unicamente dalle parti del contratto e da “i terzi nella cui sfera giuridica l’atto è destinato a produrre effetti”, il che esclude che possa riguardare l’ispettorato del lavoro, che resta libero di procedere alla relativa contestazione diretta.