Ispettorato del lavoro: sì alla contestazione di un contratto certificato senza doverlo impugnare

27 Aprile 2026

Corte di cassazione, sentenza 27 aprile 2026 n. 11276

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un’ordinanza ingiunzione conseguente all’accertamento, da parte dell’ispettorato del lavoro, di un appalto illecito di manodopera era stata annullata dalla corte d’appello perché l’appalto era certificato e la contestazione della sua irregolarità, perché effettuata da una commissione priva dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 276/2003, avrebbe dovuto essere preliminarmente accertata giudizialmente avanti al TAR, previo esperimento del tentativo di conciliazione. Cassando la decisione dell’appello, la Corte afferma principi innovativi: (i) delle due azioni previste dall’art. 80 del decreto legislativo e che è necessario promuovere contro la certificazione – che rimane efficace fino al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento di esse – quella avanti al Tar per far valere l’irregolarità del procedimento di certificazione presuppone l’esistenza di un organo con i requisiti di legge che avvii e governi il procedimento; e quindi non impegnava, nel caso in esame, l’ispettorato che aveva appunto contestato la regolare costituzione della commissione; (ii) quanto alla seconda azione, avanti al giudice del lavoro, per far valere l’erronea qualificazione del contratto direttamente o indirettamente di lavoro o la difformità tra programma negoziale e la sua successiva attuazione, essa può essere promossa unicamente dalle parti del contratto e da “i terzi nella cui sfera giuridica l’atto è destinato a produrre effetti”, il che esclude che possa riguardare l’ispettorato del lavoro, che resta libero di procedere alla relativa contestazione diretta.