Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 4 del 10 agosto 2022

10 Agosto 2022

D.Lgs. n. 104/2022 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” – prime indicazioni.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con circolare n. 4 del 10 agosto 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni al proprio personale ispettivo per i controlli in azienda circa la corretta attuazione, da parte dei datori di lavoro, dei nuovi obblighi informativi previsti dal decreto “Trasparenza” (D.Lgs. n. 104/2022).
L’Ispettorato, in particolare, chiarisce che per il personale già in forza alla data del 1° agosto 2022 le informazioni dovranno essere fornite entro i 60 giorni successivi l’eventuale richiesta scritta dei lavoratori.
Rispetto al vuoto normativo per i lavoratori assunti tra il 2 e il 12 agosto 2022, la circolare parla di «disallineamento temporale» fra la data di emanazione del decreto e quella di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ripara estendendo a questi lavoratori gli stessi obblighi previsti per i colleghi in forza al 1° agosto, senza tuttavia fornire alcuna argomentazione giuridica a supporto di questa linea interpretativa.
La consegna dell’informativa, precisa l’Ispettorato, potrà avvenire anche sulla e-mail personale o aziendale del lavoratore, ovvero con la messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore, fermo restando la necessità, per il datore, di conservare una prova circa l’avvenuta consegna dell’informativa.
La circolare chiarisce infine che, pur prevedendo il nuovo art. 1 del D.Lgs n. 152/1997 un obbligo di riportare nel contratto individuale di lavoro (o nella comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro) i principali termini e condizioni del rapporto di lavoro (identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento, orario normale di lavoro, etc.), la relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata anche attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, a condizione che gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.