Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare n. 4 del 9 dicembre 2021

9 Dicembre 2021

Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Allegato I del d.lgs. n. 81/2008)

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Dopo aver emanato il 9 novembre scorso la circolare n. 3, contenente prime e tempestive illustrazioni delle modifiche introdotte dal DL n. 146/2021 al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), con la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce più puntuali chiarimenti in merito a quando il personale ispettivo dovrà ricorrere al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, qualora vengano accertati casi di grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro fra quelli previsti dal nuovo Allegato I del citato Testo Unico.
In particolare, per ciò che concerne l’obbligo di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 29, comma 1), il provvedimento di sospensione potrà essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione in toto del DVR, mentre nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, il personale ispettivo dovrà contestare nell’immediato l’illecito della mancata custodia del Documento presso l’unità produttiva, adottando l’effettivo provvedimento sospensivo con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all’eventuale esibizione evitando così la sospensione.
Relativamente invece alla formazione ed addestramento dei dipendenti ai temi e alle procedure di sicurezza, il provvedimento di sospensione potrà essere adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento. Qualora sia stata riscontrata una violazione in tale ambito, la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa potrà conseguire alla dimostrazione della prenotazione della formazione, non potendo in concreto il lavoratore essere adibito alla formazione sin tanto che sussisterà la sospensione.