Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 1451 dell’11 luglio 2022

11 Luglio 2022

Art. 1, commi 723-726, legge n. 234/2022 – Tirocini extracurriculari. Regime intertemporale.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Con la nota in commento l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo alla disciplina normativa applicabile ai tirocini extracurriculari sorti nel 2021 ma ancora in essere al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2022 (legge di Bilancio 2022). Ad avviso dell’Ispettorato il tirocinio extracurriculare, se svolto in modo fraudolento, elude le prescrizioni dettate dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2022, integrando la fattispecie dell’illecito di natura permanente. Il soggetto ospitante potrà in questi casi essere punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità̀, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Le argomentazioni utilizzate dall’INL muovono da analoghe considerazioni già espresse con la circolare n. 3/2019, relative alla sussistenza dell’illecito di natura permanente nel reato di somministrazione fraudolenta.