La Corte di Giustizia Europea (C-361/12) non ritiene che l’indennità risarcitoria

12 Dicembre 2013

compresa tra 2,5 e 12 mensilità – prevista in sede di conversione del contratto a termine sia in contrasto con le tutele risarcitorie previste dall’art. 18 L. 300/70 per i lavoratori a tempo indeterminato (nel testo della sentenza si riporta, però, il testo dell’art. 18 non ancora modificato dalla L. 92/2012). Secondo la Corte non vi sarebbe, infatti, nessuna violazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul contratto a termine che vieta qualsiasi discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato in quanto la stessa “non impone di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato”.

Tipo di Atto: Giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Corte di Giustizia U.E. 12 dicembre 2013 in causa n. C-361/12

Abstract

Non contrasta col DIRITTO COMUNITARIO la disciplina interna di uno Stato che differenzi il trattamento stabilito in materia di conseguenze economiche di un CONTRATTO A TERMINE ILLEGITTIMO rispetto a quello di un licenziamento illegittimo.

Commento

Con la decisione in esame, che interviene dopo che già la Corte costituzionale italiana aveva con sentenza n. 303 del 2011 respinto la questione di costituzionalità del trattamento economico previsto per il caso di conversione del contratto a termine illegittimo dall’art. 32, commi 5-7 della legge n. 183 del 2010, la Corte di giustizia interviene, in una vicenda analoga, per affermare che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che non impone al legislatore nazionale di trattare in maniera identica l’indennità corrisposta in caso di illecita apposizione del termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (la decisione è argomentata con la considerazione della non comparabilità delle due situazioni esaminate).