La retroattività del CCNL non include il codice disciplinare
Corte di cassazione, ordinanza 28 aprile 2025 n. 11147
Avendo ottenuto dalla Corte d’appello l’accertamento di ingiustificatezza del licenziamento disciplinare di febbraio 2016, con applicazione della tutela indennitaria, un dipendente aveva invocato, a sostegno della richiesta della tutela reintegratoria di cui al 4° comma dell’art. 18 S.L. (versione Fornero), le disposizioni del nuovo CCNL del 2017 – il cui ambito temporale di applicazione era stato stabilito come risalente al gennaio 2016 -, che, a differenza del contratto precedente, considerava punibile con una sanzione conservativa il tipo di mancanza disciplinare che aveva causato il licenziamento. La Corte respinge il ricorso del dipendente, ricordando che, a seguito della differenziazione (per grado di gravità delle mancanze) delle tutele, originariamente unitarie, contro il licenziamento illegittimo effettuata dalla legge Fornero, la necessità che il datore di lavoro sia posto in grado di conoscere, fin dall’avvio del procedimento disciplinare, il tipo di conseguenze connesse all’eventuale illegittimità del licenziamento impone un’interpretazione del CCNL nel senso che la sua generica previsione di retroattività non riguarda le sue norme disciplinari.