Lavoro intermittente: chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro dopo l’abrogazione del regio decreto del 1923
Nota n. 1180 del 10 luglio 2025 ITL e circolare n. 15 del 27 agosto 2025 Ministero del Lavoro
La formale abrogazione del regio decreto n. 2657/1923, ad opera della legge n. 56/2025, aveva generato alcune incertezze applicative circa il permanere della validità della tabella allegata allo stesso, quale riferimento per il contratto di lavoro intermittente, anche noto come lavoro “a chiamata”, disciplinato dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1180 del 10 luglio 2025, valuta che, nonostante l’abrogazione, i datori di lavoro possono continuare a utilizzare la tabella del regio decreto abrogato per identificare le attività compatibili con il contratto intermittente, fino all’adozione di nuovi provvedimenti, con la motivazione che trattasi di un “rinvio meramente materiale”.
Di fatto, dunque, secondo l’Ispettorato l’elenco delle attività contenuto nella tabella rappresenta un mero parametro interpretativo per identificare le fattispecie in cui il contratto intermittente è legittimamente applicabile e nonostante l’abrogazione è possibile continuare ad utilizzarlo come riferimento.
Analogamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto – con circolare n. 15 del 27 agosto 2025 – che le attività elencate nella tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923 devono ritenersi tuttora in vigore, nonostante l’avvenuta abrogazione.